Il 19 maggio scorso vi avevo svelato un trucco possibile per evitare la confisca del veicolo prevista dal maggio 2008 per i casi gravi di guida in stato di ebbrezza o per droga: vi avevo scritto che un giudice di pace di Bologna aveva accolto la tesi di un avvocato secondo cui non si può confiscare un veicolo che non sia di proprietà del solo trasgressore (nel caso specifico era una vettura intestata a un signore che era in regime di comunione dei beni con la moglie, per cui automaticamente era come se fosse cointestata a entrambi i coniugi). Ora, per fortuna, la Cassazione ci ha messo una pezza: con la sentenza n. 45938 del 1° dicembre (che ho trovato sulla banca dati di www.egaf.it), la quarta sezione penale ha ritenuto che si possa sequestrare e confiscare anche un veicolo cointestato. Perché?
L'articolo 186 del Codice della strada esclude l'applicabilità di queste sanzioni solo quando il veicolo appartenga a un terzo, presumendo che costui venga eccessivamente danneggiato e che dia in uso solo occasionalmente il mezzo al trasgressore, che quindi non è eccessivamente pericoloso alla guida di quello stesso mezzo. La Cassazione ha interpretato la norma nel senso che il veicolo deve appartenere integralmente al terzo: in caso di cointestazione, invece, va ritenuto che il trasgressore abbia comunque una maggiore disponibilità del mezzo e quindi con esso possa fare più danni. Con buona pace di giudici di pace "comprensivi" e coniugi che non guidano.
Ovviamente ricordo a tutti che le sentenze di Cassazione valgono solo per il processo al quale si riferiscono e che gli stessi giudici in futuro potrebbero decidere diversamente su casi analoghi. Ma una sentenza di Cassazione mette in ogni caso un punto fermo autorevole su una questione (si dice che "fa giurisprudenza").