Cambia e ricambia, le norme antialcol del Codice della strada sembrano ormai a prova di avvocato furbo. E invece no: sentite che cosa mi segnala Paolo Giachetti da Firenze. In zona, si sta ponendo il problema di chi resta coinvolto in un incidente stradale e viene sottoposto a test rapido con i precursori (cioè la prova rapida preliminare a quella che fa fede per accertare il reato) anziché con l'etilometro (quello che fa fede): secondo qualcuno, eluderebbe le pesanti sanzioni previste per chi rifiuta di sottoporsi al controllo.
Dova sta l'inghippo? Dell'obbligo di alcol-test in caso d'incidente parla l'articolo 186, comma 4 del Codice, che però si riferisce solo all'etilometro. Non lo nomina direttamente, ma è evidente che lì va a parare, perché parla di "strumenti e procedure determinati dal regolamento", norma che (all'articolo 379) cita e disciplina solo l'etilometro. I precursori sono previsti solo dal comma 3 dell'articolo 186 del Codice e solo come mezzi utili per giustificare le decisione degli agenti di sottoporre al test completo con l'etilometro chi risulta positivo all'accertamento preliminare. Si può eccepire (e io lo faccio) che il rifiuto di sottoporsi al test è previsto dal comma 7 anche nel caso dei precursori, ma qualcuno ribatte che in caso d'incidente gli agenti non possono pretendere di usare questi ultimi perché i sinistri rientrano nella casistica del comma 4 (quello che prevede il solo etilometro).
Insomma, una bella disputa giuridica. Io – mi perdonino gli amici avvocati – spero che i giudici scelgano la tesi più rigorista e, soprattutto, la sappiano adeguatamente motivare. Altrimenti non ci resta che sperare che tutte le pattuglie che intervengono sugli incidenti si portino appresso l'etilometro. Il che è spesso una pia illusione: ci sono città anche grandi in cui un corpo di polizia ha un solo apparecchio funzionante.