Stavolta la “vittima” è illustre: nientemeno che il Tutor. Ma la sentenza del giudice di pace di Viterbo che in queste ore è sulla bocca di tutti mi sembra il solito abbaglio: del magistrato e della stampa che l’ha riportata con la solita diligenza del cronista. Cioè scopiazzandone alcune parti, probabilmente senza capirne il significato e – di conseguenza – senza farlo capire. Anche il risultato mi sembra il solito: far credere alla gente che sia possibile fare sempre ricorso e vincere, col doppio danno che alla fine non di rado si perde e nel frattempo si è ulteriormente intasata la macchina della giustizia. Senza contare che, anche a vincere in primo grado, basta che la Polizia abbia il tempo per andare in appello e l’esito rischia seriamente di capovolgersi. Andiamo con ordine.
In sostanza – leggendo tra le righe delle cronache – il giudice di pace di Viterbo avrebbe ritenuto che la Stradale abbia applicato una tolleranza insufficiente nel riportare sul verbale la velocità da contestare al trasgressore: applicando quella giusta, la velocità si sarebbe ridotta al punto da rientrare sotto il limite massimo consentito o comunque in una fascia di sanzione più lieve. Ma la Stradale non ha fatto altro che applicare la legge: l’articolo 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada prescrive che alla velocità rilevata dagli apparecchi omologati vada tolto sempre il 5%, con un minimo di 5 km/h (quando il valore è inferiore ai 100 km/h).
Il giudice ha invece ritenuto che la tolleranza dovesse essere del 15%, perché oltre i 130 km/h lo stesso articolo 345 prevede tale sostanzioso “sconto”. Ma, a leggere bene la norma, si capisce che il 15% spetta solo a chi viene multato sulla base dell’orario d’ingresso stampigliato sul biglietto dell’autostrada letto da una pattuglia che lo abbia fermato in corrispondenza di un altro casello. Un’ipotesi oggi rarissima, introdotta 22 anni fa, quando il Telepass era in sperimentazione, il Tutor non era ancora nemmeno nei sogni dei poliziotti, l’Autovelox era quello vecchio difficile da montare, il traffico era inferiore e quindi in autostrada di fatto gli unici limiti (ora lo possiamo scrivere tranquillamente, è storia) erano dettati dalla fifa (spesso inesistente) del conducente e dalla potenza del motore. Così, per fare un minimo di deterrenza, nell’86 il ministro dei Lavori pubblici Franco Nicolazzi (forse rimasto più noto per le sue vicissitudini giudiziarie: la questione morale si poneva anche all’epoca) fece un decreto che autorizzava il calcolo della velocità basato sull’orario riportato dai biglietti. Una norma tanto discutibile che fu poco applicata anche all’epoca e prevedeva tolleranze enormi e crescenti al crescere della velocità, proprio per limitare il contenzioso (che poi non ci fu, perché ben raramente gli agenti facevano multe del genere). Ma sei anni dopo fu travasata praticamente pari pari nell’articolo 345 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice e lì è rimasta finora. Inapplicabile, anche perché per essere beccati bisognerebbe aver tenuto una media sui 150, che corrisponde a circa 160 di tachimetro e quindi a punte sui 200 (soprattutto al Nord, per recuperare i rallentamenti dovuti al traffico, spesso ormai anche sotto i 100).
Il testo dell’articolo 345 stabilisce piuttosto chiaramente che questa tolleranza si applica solo in caso di controlli cartacei sulla velocità media. Il giudice di Viterbo, visto che il Tutor rileva anche la velocità media, ha applicato lo stesso principio, ignorando il fatto che per tutte le rilevazioni effettuate con apparecchi va invece applicato solo il 5%.
Non voglio pensare alla malafede del giudice, perché la stagione dei ricorsi accolti facilmente è perlopiù finita circa cinque anni fa (anche se non mancano recenti eccezioni). Forse è stato un semplice errore. O forse il magistrato intendeva sollevare il problema giuridico che il Tutor aveva nei primi tempi: l’articolo 142 del Codice stabilisce che, per poter essere omologato, un misuratore di velocità deve effettuare la rilevazione “in un determinato momento”, concetto che contrasta con quello di velocità media. Ma la questione è risolta da agosto 2007, quando il decreto Bianchi (Dl 117/07) ha modificato l’articolo 142 prevedendo anche le misurazioni su interi tratti.
Insomma, oggi come oggi, al posto vostro non sarei tanto ottimista sulle possibilità di successo di un ricorso. Certo, poi può succedere di tutto (l’esperienza insegna che l’esito di una causa può essere più aleatorio di quello di una partita a carte). Ma credo che la questione sia tanto chiara che per avere ragione ci vorrebbe proprio un miracolo.