Decreto Bianchi/Nuovo testo, vecchi vizi

Ormai è un tiro al piccione: ogni volta che il Governo o il Parlamento stanno per varare una modifica al Codice della strada, tra gli esperti dei vari corpi di polizia comincia un giro vorticoso di telefonate in cui ci si chiede quali saranno i buchi, le incongruenze e le difficoltà applicative della nuova norma. E’ andata così anche oggi, con la conversione in legge del decreto Bianchi (Dl 117/07). E pensare che, almeno stavolta, non sarebbe dovuta andare così: dapprima si pensava che il decreto, pur pieno di punti difficili da applicare (tra agosto e settembre, ne ho ricavato molti post di questo blog), non avrebbe “fatto danni” permanenti, perché sarebbe stato lasciato decadere per lasciare spazio al disegno di legge (che invece sarà discusso alla Camera solo il giorno 15). Poi si era trovato un accordo politico per convertirlo in legge ma senza modifiche (non ce ne sarebbe stato il tempo). Alla fine, a causa di un errore (così lo hanno definito gli interessati) dalla Camera la settimana scorsa, le modifiche ci sono state. E hanno complicato ulteriormente la situazione.

Il resoconto della novità, assieme a qualche commento, lo troverete sul Sole-24 Ore di domani. Qui faccio notare altre incongruenze, minori ma “divertenti”. In attesa che, nei prossimi giorni, il dibattito tra gli addetti ai lavori faccia emergere ulteriori problemi che oggi, nella fretta di tenere il conteggio delle novità, ci sono sfuggiti (succede sempre così quando il Codice della strada viene modificato in tante parti).
La prima incongruenza è il fatto che la multa di 200 euro per chi lascia il motore acceso per far funzionare il condizionatore (già di per sè difficilmente applicabile, perché presuppone una sorta di processo alle intenzioni), per come è formulata la norma, non può colpire chi fa la stessa cosa per garantirsi un po’ di riscaldamento. Eppure d’inverno i livelli d’inquinamento sono perlopiù superiori rispetto all’estate. Peraltro, esiste già una norma che vieta di sostare a motore acceso: era stata introdotta nemmeno troppo tempo fa, nel 2003.
La seconda incongruenza riguarda i divieti di somministrazione di alcolici e gli obblighi di predisporre alcol-test all’uscita nei locali in cui ci sono spettacoli o intrattenimenti. Il pensiero corre subito a discoteche e pub affollati di ragazzi più o meno bravi. E invece occorre pensare anche ad altro: fra gli intrattenimenti ci sono anche i giochi di carte o di società, per cui i nuovi divieti e obblighi – in teoria – andrebbero applicati anche ai gruppetti di anziani che si riuniscono al bar per giocare a scopa. Era proprio questo che il legislatore desiderava?

  • alexmrg |

    Precisazione 2°:

    La "regola non scritta dei 20 km/h" mi risulta applicata solo nel caso di presenza di pattuglia.

    Nei controlli automatici viene sanzionata sistematicamente qualunque cosa al di sopra del limite comprensivo di tolleranza

    [risponde Maurizio Caprino] Dipende, soprattutto dall’organo di polizia che gestisce l’apparecchio: la Stradale, storicamente, ha sempre fatto largo uso di queste regola non scritta e la conferma viene dalle statistiche del Tutor, che vedono una netta prevalenza delle sanzioni per superamento dei limiti per oltre 10 km/h (trattandosi di rilevazioni di velocità medie e quindi condizionate soprattutto dall’intensità del traffico, direi che l’infrazione più commessa è certamente il superamento entro i 10 km/h, che però spesso si sceglie di non sanzionare). Quanto agli apparecchi gestiti dai vigili urbani, entriamo in un universo molto variegato.

  • alexmrg |

    Precisazione:

    Alla massima velocità ammessa la tolleranza equivale a 6,5 km/h, praticamente illeggibile al tachimetro analogico; a 50 km/h è di 2,5 km/h, praticamente uguale alla precisione intrinseca del tachimetro di bordo; dunque la tolleranza c.d. "legale" non ha alcun fondamento tecnico.

    In realtà la marcia dei veicoli non avviene mai a velocità costante, ma oscilla mediamente di +/- 10%-20% per effetto della variabilità della strada e delle condizioni istantanee del traffico, cosa che non implica affatto la presunzione di infrazione (essendo fenomeno fisiologico) e rendendo dunque irragionevole la definizione delle fascie limite di velocità.

    [risponde Maurizio Caprino] Se sommiamo alla tolleranza legale anche lo scarto del tachimetro (che è sempre per eccesso, l’ultimo che andava per difetto lo ricordo nella prova dell’Alfa 75 3.0 V6 del 1987), arriviamo almeno al 10%. Inoltre, anche presso molti Comuni è prassi accettata regolare i velocimetri su valori più elevati rispetto a quello di tolleranza legale: in città, per i soli mezzi leggeri, ci si tiene sui 65-70 km/h.

    Vero che all’estero la definizione di tali fascie spesso non è dissimile, ma altrettanto vero che il sanzionamento è oggettivamente spesso molto più ragionevole (si legga il documento CEE – Directorate general energy and transport – "Comparative study of road traffic rules and corresponding enforcement action in the member states of the european union")

  • alexmrg |

    Una riflessione politica.

    "Vecchi vizi" è esattamente il termine appropriato. Da coloro che sono responsabili dell’indirizzo del Paese ci si aspetta competenza, capacità progettuale e visione strategica. Nulla di ciò si trova nel decreto. Qualunque comune uomo della strada sarebbe capace di inasprire le pene e francamente per un’opzione di così basso profilo (rapportata ai reali e gravi problemi della circolazione stradale) non si capisce per quale motivo si dovrebbe ricorrere ad una struttura complessa e costosa come un’assemblea elettiva: sarebbe stato sufficiente interpellare a caso il primo automobilista di passaggio.
    Il "117" costituisce di fatto la prova inequivocabile del fallimento della politica della circolazione stradale in Italia, ma forse anche della stessa politica "tout-court".

    A titolo di esempio, tra le diverse incongruenze una riflessione sul sanzionamento della velocità (solo perché facilmente ed immediatamente quantificabile):

    1) il differenziale di velocità di 10 km rappresenta una clausola di fatto vessatoria, poiché tale incremento non è psicologicamente percettibile dalla grande maggioranza degli esseri umani e ben raramente è stimabile dagli strumenti di bordo (sarebbe necessario avere quadranti con settori molto più grandi degli attuali oppure strumentazione digitale) pure a prescindere dalla precisione intrinseca dello strumento;

    2) i limiti di velocità sulle strade sono stabiliti (per scelta convenzionale, se pure ragionevole) a step di 20 km/h (130/110/90/(70)/50/30), dunque un eccesso fino a tale valore non può costituire un’infrazione così grave (perché il range di velocità rimane nei limiti di applicazione su quella certa tipologia di strada);

    3) se si ragiona in termini di sicurezza ha poco senso la velocità: è fondamentale invece l’energia cinetica (di urto potenziale); in tali condizioni, un eccesso ad es. di ca. 10 km/h comporta un aumento di energia d’urto di ca. 80% a 30 km/h e solo 15% a 130 km/h;

    4) peggio ancora per i veicoli pesanti: per avere la stessa energia d’urto di di un TIR da 40 t viaggiante entro i limiti autostradali, una vettura media dovrebbe avere un eccesso di velocità di ca. 450 km/h;

    Meglio sarebbe stato, come in alcuni Paesi, porre valori percentuali con soglia limite inferiore assoluta.

    Ma il corollario più grave sembra l’evidenza, dunque, dell’assenza di ogni proporzionalità tra la gravità oggettiva dell’infrazione e la sanzione relativa.
    Si potrebbe pure essere d’accordo sui fatti specifici in questione, ma nessuno dimentichi mai che con tale approccio si sta scardinando un principio giuridico fondamentale della società civile.

    Mi auguro di non vedere di peggio in futuro.

    [risponde Maurizio Caprino] Senza entrare nel merito di questioni politiche (sarebbe complesso e in questo caso non ne vale la pena, perché siamo di fronte più a un provvedimento-spettacolo), voglio precisare sul punto 1. che esiste una tolleranza legale del 5% e che comunque molte pattuglie (anche dei tanto vituperati Comuni) si spingono anche oltre (per prassi non scritta, si tende a non punire gli eccessi di velocità entro i 20 orari, tranne che per i mezzi pesanti, la cui energia cinetica è appunto superiore, a causa della massa).
    Quanto al modo di calibrare le sanzioni in rapporto all’entità dell’eccesso di velocità, quello italiano non è comunque dissimile da quello di molti altri Paesi e questa concordanza si basa fondamentalmente sul fatto che quello attuale è un sistema di calcolo semplice.

  • Francesco |

    Condivido appieno quanto da voi detto.
    Un’altra cosa negativa a queste variazioni del codice è l’eliminazione della fascia per chi supera la velocità fino a 10 km/h, cosa che può capitare anche inavvertitamente.
    Comunque è inutile, a qualsiasi cosa mette mano questo governo c’è sempre qualcosa, anzi più di qualcosa, che non va …

    [risponde Maurizio Caprino] Perché eliminazione della fascia fino a 10 km/h? Quella è una delle poche cose che restano invariate…

  Post Precedente
Post Successivo